Art. 88.
(Attribuzioni del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria).

      1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - (Attribuzioni del presidente del Consiglio di presidenza). - 1. Il presidente del Consiglio di presidenza:

          a) indìce le votazioni per l'elezione dei componenti giudici tributari;

          b) richiede ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di provvedere all'elezione dei componenti di rispettiva designazione;

          c) convoca e presiede il Consiglio medesimo;

          d) in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vicepresidenti e, nel caso di presenza di entrambi i vicepresidenti, da quello eletto tra i componenti di designazione parlamentare ovvero, se entrambi di designazione parlamentare o entrambi eletti dai giudici tributari, da quello nominato vicepresidente con il maggiore numero di voti e, in caso di parità, da quello che ha riportato il maggiore numero di voti nell'elezione a componente del Consiglio di presidenza».

      2. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita» sono soppresse.

 

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